La dichiarazione dei redditi non è emendabile se il contribuente ha optato per l’adeguamento agli studi di settore. Quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale a una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione. Questo quanto statuito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 18180 del 16 Settembre 2015.
Emendabilità della dichiarazione - Ordinanza Cassazione 18180/2015 (PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Natura giuridica ed emendabilita’ della dichiarazione anche alla luce della giuridprudenza: rapporti tra dichiarazione integrativa a favore e istanza di rimborso
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA